“In tema di assegno di mantenimento perequativo per i figli minori, il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario in via esclusiva o prevalente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest’ultimo, quando, pur non ricorrendo una condizione di non autosufficienza economico reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, si palesi l’interesse della prole a mantenere i costanti rapporti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con l’ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà estrema nell’esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità in misura che sia proporzionata al caso concreto e ai reali bisogni della prole”