L’ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i consolidati principi secondo cui:
“Il bene donato a un coniuge non rientra in comunione legale dei beni e la cointestazione di un conto dà luogo ad una presunzione di contitolarità dell’oggetto del contratto. Le spese effettuate per i bisogni della famiglia sono riconducibili alla solidarietà familiare anche se traggano provista da un conto cointestato e non determinano alcun diritto al rimborso.”
